(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 30 del 24 luglio 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 1666 del
28 maggio 2001;
                                Emana
il seguente regolamento:
                SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PROVINCIALE
                               Art. 1.
             Parco autoveicoli e motoveicoli provinciale
    1.  L'amministrazione provinciale e gli enti e le aziende da essa
dipendenti  sono dotati di autoveicoli e di motoveicoli il cui uso e'
consentito  esclusivamente per lo svolgimento di attivita' rientranti
nei  compiti  d'istituto,  fatta  eccezione per le autovetture di cui
all'Art. 2, comma 1, lettera a).
    2.  Rientrano  tra  i  compiti  d'istituto le attivita' svolte da
persone   con   incarichi   di   rappresentanza  dell'amministrazione
provinciale  in seno ad altri enti o organismi, sempreche' queste non
dispongano di autovetture nell'ambito dei medesimi.
    3.  Il  presidente  della provincia puo' autorizzare. di volta in
volta, esperti o consulenti dell'amministrazione provinciale, o altre
persone  incaricate  di  svolgere  compiti di studio o collaborazione
inerenti  ad  attivita'  istituzionali  della  provincia, o cui siano
state  delegate  funzioni  di rappresentanza di singoli assessori, di
avvalersi delle autovetture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), o
di  altre  autovetture di servizio, per viaggi strettamente attinenti
all'assolvimento dei predetti compiti.
    4.  In  caso  di  assoluta  necessita'  e per periodi limitati e'
consentita  la messa a disposizione di speciali veicoli industriali o
mezzi  appositamente  attrezzati  di  proprieta'  provinciale a terzi
incaricati  di  servizi  essenziali,  in quanto funzionali ai servizi
affidati;  le modalita' e le condizioni di utilizzo sono regolate nel
relativo contratto.